affidamento

Guida alla separazione conflittuale #1. L’affido dei minori ai Servizi Sociali

Cosa si intende per affidamento

Il termine affidamento prescinde dal collocamento[1] del minore e riguarda il concreto esercizio della potestà, ovvero l’assunzione delle decisioni da parte dei genitori nell’interesse del figlio minore.
Queste possono riguardare:
1) questioni straordinarie, relative alla salute o alla educazione o alla vita del figlio, come per esempio: prestare il consenso per trasfusioni di sangue o decidere un intervento chirurgico; praticare le vaccinazioni facoltative; sottoporre il figlio a psicoterapia; fissare la sua dimora e residenza; iscriverlo a una scuola privata o pubblica; battezzarlo; praticare circoncisione; etc.
2) questioni di non particolare rilevanza ma influenti sulla vita e sulla crescita del minore, quali: scelta delle attività sportive; delle attività extrascolastiche; delle frequentazioni, scelte dei genitori naturalmente rapportate all’età dei figli minori.
3) questioni di ordinaria amministrazione, attinenti quindi all’accudimento e alla cura quotidiana del minore.

Affidamento al Servizio Sociale

Provvedimento di limitazione della potestà genitoriale, in base al quale i genitori del minore sono tenuti a concordare con il Servizio Sociale affidatario le principali scelte educative ed a seguire le indicazioni del Servizio nell’organizzazione della vita familiare e nel comportamento nei confronti del minore. La legge non dice in particolare quali poteri (fra quelli sopra citati) del genitore siano limitati, per cui in genere sono i giudici ad indicare nei provvedimenti quali siano i poteri decisori dei genitori che vengono compressi a favore dell’ente pubblico.
Il servizio sociale si trova così ad esercitare una parte della potestà in un progetto finalizzato alla protezione del minore e al tempo stesso al sostegno dei genitori nell’esercizio delle loro funzioni educative; tale sostegno prevede interventi atti a rimuovere difficoltà oggettive ed a verificare le potenzialità presenti nel sistema familiare, in un arco di tempo sufficientemente lungo per consentire il cambiamento e sufficientemente breve da non determinare un rapporto di dipendenza verso il servizio.

NB: L’affidamento ai Servizi non è una misura punitiva verso i genitori, ma di tutela del minore e di aiuto ai genitori (come, ad esempio, rafforzarsi oppure allentare il conflitto con l’ex coniuge).

NB2: E’ importante anche ricordare che l’affido al Servizio Sociale non implica di per sè l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine e non è da confondersi con misure come, ad esempio, l’affido familiare.

Le prescrizioni

Nei contesti di separazione o divorzio conflittuali, dove spesso è disposta una CTU, il Giudice si pronuncia sull’affidamento dei minori, sulla collocazione prevalente dei minori e su tempi e modalità di visita del genitore non collocatario. Il Giudice può inoltre emettere delle prescrizioni all’interno del provvedimento:
– prescrizioni ai genitori perché tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole;
– prescrizioni ai genitori e/o al figlio perché collaborino in attività di sostegno attuate dai Servizi che siano necessari per la cura del minore.
A queste prescrizioni i genitori e i minori non possono sottrarsi e i Servizi Sociali, oltre a sostenere l’esecuzione dell’intervento progettato e stabilito dal decreto, vigilano che i genitori si attengano alle decisioni del Giudice.
Dall’inadempimento, per responsabilità dei genitori, delle prescrizioni può derivare la dichiarazione dello stato di adottabilità (nel procedimento di adottabilità), l’allontanamento del minore o la decadenza dalla potestà dei genitori (nel procedimento civile sulla potestà).


GLOSSARIO

Affidamento: relativo all’esercizio della potestà genitoriale, ovvero alla presa di decisioni.

Affidamento esclusivo ad un genitore: la potestà genitoriale è esercitata dal solo genitore affidatario; questi decide sulle questioni ordinarie dei figli, mentre su quelle straordinarie o di particolare importanza per la vita della prole anche il genitore non affidatario ha voce in capitolo. Il minore vive presso l’abitazione del genitore affidatario e l’altro genitore non affidatario gode in ogni caso di diritto di visita.

Affidamento condiviso: esercizio della potestà genitoriale è comune ad entrambi i genitori come prima della separazione e i genitori prendono decisioni di comune accordo. Il minore vive prevalentemente presso un genitore ma frequenta anche il genitore non collocatario, generalmente con una suddivisione equa di tempi (si parla di turni di responsabilità genitoriale). E’ possibile solo se fra i genitori separati non c’è alta conflittualità e se questi riescono a prendere decisioni di comune accordo.

Collocazione: luogo in cui il minore vive insieme al genitore collocatario.

Turni di responsabilità genitoriale: periodi in cui ciascun genitore trascorre il tempo e provvede al figlio. I tempi possono essere organizzati, ad esempio, in:

  • week-end lunghi, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, alternati fra i genitori dove, nella settimana in cui il week-end spetta alla madre, i figli passeranno con il padre due giorni infrasettimanali (pomeriggio fino al mattino successivo, incluso il pernottamento quindi) mentre nella settimana successiva, in cui il week-end spetta al padre, i figli trascorreranno due giorni infrasettimanali con la madre;
  • due giorni presso l’uno e poi l’altro genitore con weekend lungo dal venerdì al lunedì mattina;
  • intere settimane alterne, dal lunedì mattina alla domenica sera.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 315 Codice Civile “Stato giuridico della filiazione”
  • Art. 315-bis Codice Civile “Diritti e doveri del figlio”
  • Art. 316 Codice Civile “Esercizio della potestà dei genitori”
  • Art. 317 Codice Civile “Impedimento di uno dei genitori”
  • Art. 317-bis Codice Civile “Esercizio della potestà”
  • Art. 330 Codice Civile “Decadenza della potestà sui figli”
  • Art. 30 Costituzione

NOTE

[1] Per collocamento si intende il luogo in cui il minore abita.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.