allontanamento provvedimenti

Guida alla separazione conflittuale #2. Tipologie di provvedimenti: affidamento, allontanamento e adozione

Quando si parla di affidamento, le persone hanno spesso un’idea confusa su cosa sia e tendono a fare confusione; è facile che, ad esempio, si pensi all’affido esclusivo ad un genitore come ad un mezzo di esclusione dell’altro genitore dalla vita del figlio, o che si confonda l’affido con la collocazione del minore, oppure ancora che si immagini l’affido ai Servizi come l’anticamera dell’allontanamento del minore dalla famiglia.

La confusione dipende dal fatto che, quando si parla di affido, di allontanamento dalla famiglia o di adozione, si fa implicitamente riferimento a tre situazioni tipiche molto diverse: separazioni conflittuali, situazioni di pregiudizio del minore (es. abuso e maltrattamento), irregolarità del minore per condotta o carattere (es. minori autori di reato). Variando la situazione, variano gli organi giudiziari coinvolti (ad es., Tribunale Ordinario per le separazioni e Tribunale dei Minori per i minori irregolari) nonchè i tipi di provvedimenti emanati dai giudici ed è pertanto necessario cogliere le differenze fra questi tre ambiti perchè si abbia un’idea chiara sui tipi di provvedimenti.
Di seguito tratterò esclusivamente ciò che concerne le separazioni conflittuali.

 

SEPARAZIONE CONFLITTUALE

(Tribunale Ordinario)

Quando i genitori si separano, la norma vuole che si valuti primariamente la possibilità che il minore resti affidato ad entrambi i genitori, nel rispetto del diritto alla bi-genitorialità.

  • Affido condiviso

Art. 337-ter Codice Civile. Provvedimenti riguardo ai figli
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
[…]

Non sempre però ciò è possibile: casi in cui la conflittualità fra gli ex coniugi sia così accesa da impedire una condivisione della genitorialità, casi in cui un genitore impedisca all’altro di accedere al figlio, casi in cui un genitore non sia in condizione di esercitare la genitorialità, casi in cui uno o entrambi i genitori tengano una condotta dannosa per il figlio. In casi come questi l’affido condiviso non è praticabile e pertanto i giudici adottano misure di altro genere come l’affido esclusivo (tempo indeterminato ma revocabile) o l’affido ai Servizi (temporaneo).
Questi provvedimenti sono di limitazione dell’esercizio della potestà genitoriale. Nello specifico:

  • Affido esclusivo ad un genitore

Art. 317 Codice Civile. Impedimento di uno dei genitori
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Art. 337-quater Codice Civile. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Si attua quando un genitore abbia una condotta pregiudizievole per il figlio o quando qualche grave motivo gli impedisca di esercitare la potestà. L’affido esclusivo implica che la responsabilità genitoriale (potestà) venga esercitata dal solo genitore affidatario: questi decide sulle questioni ordinarie dei figli, mentre il genitore non affidatario ha voce in capitolo su quelle straordinarie o di particolare importanza per la vita della prole.
Il minore vive presso l’abitazione del genitore affidatario e l’altro genitore non affidatario gode in ogni caso di diritto di visita.

  • Affido al Servizio Sociale

Art. 333 Codice Civile. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Diversamente dal caso precedente, questo provvedimento si attua nei casi in cui entrambi i genitori, per dolo o per colpa, rechino pregiudizio al figlio con la propria condotta. L’affido ai Servizi ha carattere provvisorio, ovvero una durata tale da permettere ai genitori del minore di correggere la propria condotta o modificare le situazioni recanti pregiudizio al figlio. Durante questo tempo, infatti, i Servizi attuano degli interventi di sostegno (L. 184/83 come modificata da L. 194/2001) alla famiglia del minore così di aiutarla a recuperare le risorse presenti al suo interno ed eliminare i rischi di pregiudizio per il minore.
Poiché l’affido ai Servizi è un provvedimento di limitazione dell’esercizio della potestà genitoriale, sono i Servizi a prendere le decisioni riguardanti il minore: ciò non significa che i genitori siano tagliati fuori, al contrario questi sono sempre coinvolti in quanto la finalità dell’affido ai Servizi è il recupero della responsabilità da parte dei genitori.

NOTA BENE
Quando, durante la causa di separazione, il giudice voglia acquisire le informazioni necessarie per decidere le migliori condizioni di affido del minore, questi può incaricare un Consulente Tecnico (CTU) oppure i Servizi di effettuare una indagine psicosociale o valutazione delle competenze genitoriali. Può accadere che la situazione in questione sia caratterizzata da una fortissima conflittualità e che, ad esempio, ad uno dei genitori sia precluso del tutto l’accesso al figlio. In tali casi, il giudice può disporre un cosiddetto affido provvisorio al Servizio: quest’ultimo non solo farà l’indagine psicosociale ma consentirà allo stesso tempo la ripresa dei rapporti fra il genitore e il figlio. In questo caso l’affido al Servizio dura solo per la durata dell’indagine, ecco perché è chiamato provvisorio.

L’articolo 333 del Codice Civile dice che, nei casi di pregiudizio non così gravi da dar luogo alla decadenza della potestà, il giudice “può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore” e che “tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.
Questo significa che l’affido ai Servizi non implica necessariamente l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine. E significa anche che il temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia non implica necessariamente la perdita della titolarità del genitore sul figlio (come invece accade nei provvedimenti di decadenza della potestà).

Può dunque accadere che il Giudice disponga subito, contestualmente alla disposizione di affido ai Servizi, l’allontanamento del minore e la sua collocazione in un’altra famiglia (affido familiare) o in una comunità, per una durata massima di 24 mesi, rinnovabile solo in presenza di gravi motivi ad opera del Tribunale dei Minori. Questo avviene sempre con un affidamento al Servizio Sociale. Ciò significa che il minore è collocato in una famiglia o in una struttura che si occupa della sua cura e della sua custodia e che il Servizio assume le decisioni relative alla vita del minore.
Durante il periodo di 24 mesi il Servizio segue i genitori e sostiene la loro genitorialità con degli interventi che questi sono chiamati a seguire. Alla fine di questo tempo, se la situazione familiare è migliorata si procede con il reinserimento del minore nella famiglia di origine; se invece la situazione non è migliorata, il Tribunale dei Minori può allungare i tempi dell’allontanamento.

Può anche succedere che dopo l’indagine psicosociale effettuata dai Servizi, il giudice decida di affidare il minore all’ente ma non di allontanarlo e che tuttavia gli interventi di sostegno dei Servizi non portino ad un miglioramento della situazione familiare. In questi casi il giudice può disporre l’allontanamento in un secondo momento rispetto alla prima decisione e come conseguenza del persistere della situazione di pregiudizio. In questi casi l’allontanamento del minore può essere fatto in accordo ai genitori naturali (affido consensuale) o senza la loro approvazione (affido giudiziale). Anche in questo caso vale la durata dei 24 mesi, prorogabile dal Tribunale per i Minori. Al termine di questo tempo, se la situazione è migliorata si procede con il rientro del minore in famiglia.

È importante chiarire che in entrambe le situazioni la famiglia naturale continua a vedere il minore: la frequentazione dei genitori e delle figure affettive familiari è assolutamente tutelata e garantita.


Esistono poi casi più gravi, come quelli di abuso o maltrattamento o di gravi inadempienze genitoriali, in cui il giudice non si limita ad emettere un provvedimento di limitazione dell’esercizio della potestà ma dichiara la decadenza della potestà. In questi casi il genitore o entrambi i genitori perdono la titolarità della potestà sui figli. Ciò comunque non implica necessariamente l’interruzione dei contatti con i minori da parte dei genitori.

Art. 330 Codice Civile. Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Se il provvedimento riguarda entrambi i genitori, il giudice può disporre l’allontanamento dei minori dalla famiglia di origine e disporne la collocazione presso un’altra famiglia o una struttura.
Nei casi in cui i genitori siano gravemente inadempienti e si disinteressino al minore per un tempo prolungato, il minore può essere dichiarato in stato di abbandono e dunque adottabile.

All’interno di procedimenti di adottabilità, si parla dell’ultima forma possibile di affidamento:

  • Affido preadottivo

Al termine del procedimento di adottabilità, cioè quando il minore sia dichiarato stato adottabile con sentenza definitiva, questi viene affidato alla famiglia individuata come compatibile. Questo tipo di affido (previsto dalla L. 184/83 come modificata da L. 194/2001), che precede appunto l’adozione, dura 1 anno e nel corso di questo periodo i Servizi supervisionano l’iter, interrompendolo se ravvisano difficoltà di inserimento.

 

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