Le prestazioni psicologiche sono detraibili?
La detraibilità delle spese psicologiche dipende dallo scopo della prestazione e dalla tracciabilità del pagamento.
Lo scopo della prestazione corrisponde alla natura sanitaria o non sanitaria della stessa:
– le prestazioni psicologiche sanitarie, esenti IVA e volte al ripristino/mantenimento del benessere psicologico dell’individuo, sono detraibili ai fini IRPEF
– le prestazioni psicologiche non sanitarie, soggette ad IVA, che possono per es. rientrare nell’ambito del potenziamento delle prestazioni, della consulenza aziendale o della formazione , non sono detraibili ai fini IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare n.20/e del 2011 che:
“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.”
Di conseguenza le fatture relative alle prestazioni psicologiche esenti IVA sono fatture sanitarie a tutti gli effetti, e come tali sono detraibili al momento della dichiarazione dei redditi esattamente come le spese mediche ed odontoiatriche.
Infine, la Legge 157/2019 stabilisce che siano detraibili solo i pagamenti tracciati, ovvero effettuati tramite bonifico postale o bancario, carta di credito e bancomat. Il pagamento in contanti resta possibile ma la spesa non sarà detraibile.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO DELLA DETRAZIONE?
Per fatture di importo superiore a 77,47 € si applica la marca da bollo di 2 €, a carico del paziente/cliente e anch’essa è detraibile.
Il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina le detrazioni dall’Irpef che spettano ai contribuenti; in particolare, per il sostenimento di “spese sanitarie” spetta una detrazione del 19%.
QUALI PRESTAZIONI DETRARRE?
Consulenza e sostegno psicologico
- Seduta di consulenza psicologica individuale/ alla coppia/alla famiglia/ al gruppo
- Seduta di sostegno psicologico individuale/ alla coppia/alla famiglia/ al gruppo
- Colloquio psicologico clinico individuale/di coppia/ familiare
- Osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (include visita psicologica)
- Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale o per la verifica del trattamento
- Certificazione e relazione breve di trattamento e analisi, definizione e stesura di relazione psicologico – clinica
Diagnosi psicologica
- Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale/ di coppia/ familiare
- Esame psicodiagnostico
- Certificazione e relazione breve psicodiagnostica
- Valutazione neuropsicologica (include profilo psicofisiologico)
- Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione
- Somministrazione, scoring e interpretazione di test psicologici e neuropsicologici
Abilitazione e riabilitazione psicologica
- Stesura della Diagnosi Funzionale all’inserimento scolastico di alunno disabile e del Profilo di Elaborazione del Piano Educativo Personalizzato, compresa la sua revisione periodica
- Definizione, stesura e verifica di programmi riabilitativi e rieducativi e di training per disturbi dell’apprendimento
- Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie
- Tecniche espressive individuali o di gruppo con finalità terapeutico – riabilitative
Psicoterapia
- Psicoterapia individuale/ di coppia /familiare/ di gruppo
Psicologia giuridica
- Indagine e refertazione psicodiagnostica a fini pensionistici
- Indagine e refertazione psicodiagnostica d’idoneità alla guida
- Indagine e refertazione psicodiagnostica d’idoneità al possesso del porto d’armi
Fonti:
- Newsletter dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia n.2/2005
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 28-29
- Agenzia delle Entrate, Circolare 13 maggio 2011 n. 20/E