La normativa sul mantenimento della prole
Sia la Costituzione (art.30) che il Codice Civile (artt. 147 e seguenti c.c. + riforme legislative in materia tra cui il recente d.lgs. n. 154/2013) sanciscono il dovere da parte dei genitori di “mantenere, istruire ed educare i figli”.
Ciò vale sia nei casi in cui ci sia un affidamento condiviso, sia negli ormai rarissimi casi di affidamento esclusivo ad un solo genitore: il Giudice decide “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli“, sulla base del principio di proporzionalità e considerando: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.[1]
La finalità della norma è la TUTELA dei minori dalle conseguenze negative delle crisi familiari.
Definizione di spese ordinarie e straordinarie
Quando si parla di mantenimento[2] si fa riferimento a due tipi di spese, quelle ordinarie e quelle straordinarie. La normativa tuttavia non fornisce una definizione univoca di cosa si intenda per le une e per le altre, il che spesso causa molti problemi ai genitori anche quando questi vogliano procedere con una separazione consensuale.
Generalmente vengono considerate ordinarie, quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).
Sono ritenute, invece, spese straordinarie quelle necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
Proprio per via del carattere di eccezionalità ed imprevedibilità delle spese straordinarie[2], nel cosiddetto assegno di mantenimento sono incluse solamente le le spese ordinarie.
Le spese straordinarie vengono solitamente divise al 50%,[3] ma affinchè ciò accada queste vanno concordate preventivamente fra i genitori. Ad eccezione delle spese mediche urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo (e per cui si ha quindi diritto ad un rimborso nella percentuale prevista da parte dell’altro genitore), tutte le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, vanno concordate: perché il coniuge possa chiedere il rimborso della spesa, deve aver consultato prima l’altro genitore; in assenza di accordo preventivo, egli non ha diritto ad alcun rimborso.
Un esempio, caso frequente, è quello in cui un genitore decida autonomamente e in assenza di accordo con l’altro genitore di iscrivere il figlio ad una scuola privata -> il genitore non può chiedere il rimborso della metà della quota di iscrizione e frequenza della scuola.
Un altro caso è ad esempio quello in cui un genitore decida senza consultare l’altro di acquistare un apparecchio ortodontico per il figlio -> poiché tale spesa medica è programmabile, se non è concordata, non può essere divisa a metà e risulterà a carico di un solo genitore.
La cosiddetta “tipizzazione” delle spese, ovvero le spese nel dettaglio
Poichè la normativa non specifica nel dettaglio quali spese siano da considerarsi ordinarie e quali straordinarie, diversi Tribunali hanno tentato di dare una definizione, elaborando delle linee guida che chiariscano cosa va concordato preventivamente fra i genitori e cosa invece no (per avere un’idea, cliccare qui).
In termini generali e a titolo esemplificativo, fermo restando che NON è una regola, le spese ordinarie e straordinarie sono spesso così divise:
Per quanto riguarda le spese straordinarie, sebbene non esista una regola, per mia esperienza ritengo che sia sempre bene che il genitore documenti le spese (tramite fattura o scontrino parlante) di cui intende chiedere il rimborso all’altro genitore: questo evita tutta una serie di possibili incomprensioni o litigi, soprattutto nelle separazioni giudiziali più o meno conflittuali.
É una buona prassi, ma non una norma prevista dalla legge, che il genitore, al momento di discutere e concordare con l’altro la specifica spesa straordinaria, sia in possesso di un preventivo (dove possibile); ad esempio, relativamente alle rette scolastiche di istituti privati oppure abbonamenti a palestre o ancora strumenti musicali.
NOTA BENE
I coniugi che vogliano separarsi CONSENSUALMENTE possono accordarsi sulle questioni economiche attraverso gli avvocati OPPURE possono procedere in autonomia: è facoltà dei coniugi STIPULARE DEGLI ACCORDI da presentare solo in un secondo momento agli avvocati. In questo caso, essi possono chiedere l’aiuto di uno psicologo forense che li aiuti ad individuare punti di incontro su tutte le questioni relative alla separazione e all’affidamento della prole, incluse le questioni economiche.
Questa soluzione consente ai coniugi di iniziare ad agire la propria responsabilità genitoriale nell’interesse dei figli in modo condiviso.
NOTE
[1] Art. 337-ter del Codice Civile, introdotto dal d. lgs. n. 154/2013.
Per un approfondimento cliccare qui.
[2] Art. 316-bis del Codice Civile, “Concorso nel mantenimento”.
[3] Non è una regola in quanto è il Giudice a determinare, a partire dalla situazione economica dei coniugi, quale sia la percentuale da applicare; può, ad esempio, succedere che il coniuge non collocatario contribuisca al 20% delle spese straordinarie oppure che si faccia carico del 100% delle spese.