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Lo psicologo forense, questo sconosciuto!

Cos’è la psicologia forense?

La psicologia forense è una branca della psicologia che si occupa dell’insieme di tutti i fattori psicologici che hanno un ruolo al fine della valutazione giudiziaria.
Spesso è associata alla criminologia o ai casi mediatici di cronaca nera in cui sovente si parla di perizie o controperizie.

Le perizie, che riguardano l’ambito penale, rientrano nelle attività dello psicologo (o dello psichiatra) forsense, ma l’ambito di azione di questo è ben più esteso.

Chi è lo psicologo forense?

Lo psicologo forense è innanzitutto uno psicologo, regolarmente abilitato ed iscritto ad un Ordine professionale, che abbia ricevuto una specifica formazione (teorica e pratica) in materia di Psicologia Forense. Oltre alla laurea, questi può ad esempio aver frequentato dei master o dei corsi professionalizzanti in materia.
Lo psicologo forense è chiamato ad aggiornarsi costantemente sulle tematiche di cui si occupa, perché la sua preparazione sia adeguata agli incarichi che riceve. Ciò è previsto anche dal codice deontologico degli psicologi (per visionarlo, cliccare qui).

Quando e chi può rivolgersi allo psicologo forense?

Il contributo dello psicologo forense può essere richiesto, nell’ambito di un procedimento giudiziario a carattere sia civile che penale, dal Giudice, dal Magistrato o dall’Avvocato, i quali pongono a questo professionista dei quesiti specifici che consentano la formulazione del giudizio.

Quando l’incarico è conferito dal Giudice, lo psicologo svolge la funzione di esperto in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) o Perito. Quando l’incarico è conferito dalle parti, ovvero dall’Avvocato o dal Magistrato, lo psicologo svolge la funzione di esperto in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Il contributo dello psicologo forense è sempre più richiesto, ad esempio nei procedimenti a carattere civile che riguardano separazioni, divorzi e affidamento dei figli; un quesito frequentemente posto dal Giudice al proprio CTU riguarda, ad esempio, la valutazione delle capacità genitoriali dei genitori e l’identificazione delle condizioni di affido più idonee per il minore. Il contributo di questo esperto è anche richiesto in questioni civili relative al risarcimento del danno bio-psichico ed esistenziale conseguente ad un evento traumatico (ad es. lutto, stalking, mobbing, incidenti stradali, morso di un cane, ecc.) e in questioni penali relative, ad esempio, alla valutazione della capacità di intendere e volere, della pericolosità sociale, della capacità di rendere testimonianza.
La richiesta di una consulenza di parte può essere effettuata sia in fase giudiziale, ovvero durante un procedimento, sia in fase stragiudiziale, ovvero al di fuori del procedimento (generalmente prima che abbia inizio).

Perchè richiedere una consulenza di parte?

Qualora il Giudice abbia nominato un proprio perito o CTU, le parti in causa hanno diritto a nominare dei propri consulenti, CTP. Questi ha il compito di partecipare alle operazioni peritali del CTU, tutelando, nei limiti della deontologia professionale, l’interesse del proprio cliente.

Partecipando attivamente alle operazioni peritali, il CTP svolge delle funzioni molto importanti:

  • il controllo dell’operato del CTU, così da garantirne la correttezza metodologica
  • il supporto al proprio cliente, sia aiutandolo a fronteggiare il carico di stress e ansia che la valutazione peritale può comportare, sia chiarendo i dubbi e favorendo la sua comprensione di quanto accade; il CTP aiuta inoltre il proprio cliente ad individuare ed utilizzare la modalità più utile per proporre al CTU gli elementi necessari alla comprensione della vicenda
  • la collaborazione con il CTU, attraverso proposte e ipotesi alternative di cui il consulente del Giudice può tener conto e che consentano una definizione del caso più corretta e una più utile formulazione del giudizio.

Come opera lo psicologo forense CTP?

Il consulente di parte opera su diversi fronti: da un lato questipartecipa alle operazioni peritali, confrontandosi con il CTU e controllando il suo operato; dall’altro segue il proprio cliente, sia per avere una chiara idea della vicenda e delle sue richieste in modo da garantirne l’ascolto da parte del CTU, sia per supportarlo e aiutarlo ad affrontare le operazioni peritali in modo più efficace e consapevole.
Alla fine della CTU, il consulente di parte redige una relazione di commento a quella del CTU all’interno della quale propone le proprie osservazioni, in modo da consentire al Giudice una visione più ampia della vicenda prima della formulazione del giudizio.

 

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